Art. 3.

      1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo per le vittime dei reati di tortura, destinato ad assicurare un risarcimento al fine di una completa riabilitazione delle vittime. La dotazione finanziaria del fondo è stabilita in 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
      2. In caso di morte della vittima, derivante dall'atto di tortura, gli eredi hanno diritto a un equo risarcimento.
      3. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per la riabilitazione delle vittime della tortura, che ha il compito di gestire il fondo di cui al comma 1. La composizione e il funzionamento della Commissione, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione dei risarcimenti di cui ai commi 1 e 2, sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
      4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.